Sez. U, Sentenza n. 960 del 18/02/1989 (Rv. 461947 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - INSERIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - INSERIMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - ESCLUSIONE.*
La natura di soggetto internazionale del sovrano militare ordine di Malta implica l'immunità dalla giurisdizione italiana dello ordine stesso e dei suoi enti pubblici, quale l'associazione dei Cavalieri italiani (ACISMOM), per i rapporti rivolti alla realizzazione di finalità istituzionali. Tale immunità, peraltro, deve essere esclusa, in relazione alle attività di assistenza sanitaria ed ospedaliera, qualora queste si inseriscano nello ambito del servizio sanitario nazionale, con Atti di convenzionamento analoghi a quelli intercorrenti con le strutture private, atteso che, in detta ipotesi, è ravvisabile una rinuncia dell'ordine ad avvalersi delle proprie prerogative, con assoggettamento ai poteri di supremazia degli organi pubblici dell'ordinamento nazionale. Pertanto, con riguardo alla controversia inerente al rapporto di lavoro di un medico addetto al centro antidiabetico, gestito in Roma dalla suddetta associazione dei Cavalieri italiani con le modalità sopra specificate, va affermata la giurisdizione del giudice italiano (giudice ordinario, perché la qualità di ente pubblico dell'associazione rileva unicamente all'interno dello ordinamento melitense). (V 1502/85, mass n 439508; (V 2051/78, mass n 391416).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 41, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)