Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 03/05/1978 (Rv. 391416 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - USI E CONSUETUDINI INTERNAZIONALI - IMMUNITA TRIBUTARIA DEI SOGGETTI SOVRANI DI DIRITTO INTERNAZIONALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO DALL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA PER IL FINANZIAMENTO DI UN EDIFICIO OSPEDALIERO - IMMUNITA DALLA POTESTA TRIBUTARIA DELLO STATO ITALIANO.*
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - USI E CONSUETUDINI INTERNAZIONALI - IMMUNITA TRIBUTARIA DEI SOGGETTI SOVRANI DI DIRITTO INTERNAZIONALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO DALL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA PER IL FINANZIAMENTO DI UN EDIFICIO OSPEDALIERO - IMMUNITA DALLA POTESTA TRIBUTARIA DELLO STATO ITALIANO.*
Costituisce norma consuetudinaria del diritto internazionale generale, cui l'ordinamento italiano si conforma a norma dell'art 10, primo comma, della Costituzione, l'immunita tributaria dei soggetti sovrani di diritto internazionale, per tutti gli Atti che, direttamente od indirettamente posti in essere tramite gli enti pubblici appartenenti al loro ordinamento, e quale che sia in concreto lo strumento materiale o giuridico adottato, non siano rivolti a scopi meramente privatistici, ma siano strettamente connessi all'Esercizio delle loro funzioni sovrane, o comunque preordinati alla realizzazione delle loro finalita istituzionali. Pertanto, il contratto di mutuo per il finanziamento di un edificio ospedaliero, che sia stipulato dall'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, deve ritenersi immune dalla potesta tributaria dello stato italiano (nella specie, al fine dell'imposta di registro), atteso che si tratta di un atto di ente pubblico internazionale previsto ed operante nell'ambito dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'ordine di Malta, soggetto sovrano di diritto internazionale, rivolto al perseguimento di fini pubblicistici istituzionali dell'ordine medesimo (assistenza sanitaria ed ospedaliera agli infermi). (V 1653/74, mass n 369832).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 CORTE COST., Legge 04/01/1938 num. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)