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Sez. 2, Sentenza n. 12366 del 22/08/2002 (Rv. 557011 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Interpretazione di un contratto - Errore di diritto o vizio di ragionamento - Denuncia della parte - Requisiti.
Stato
decisa il 2002-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557011-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

La parte che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato perché in caso diverso la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di un a diversa interpretazione investe il merito delle valutazioni del giudice ed è, perciò, inammissibile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)