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Sez. L, Sentenza n. 5346 del 29/05/1998 (Rv. 515953 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Limiti - Condizioni - Specifiche indicazioni dell'errore del giudice di merito - Necessità - Mero riferimento agli articoli di legge relativi alle norme di ermeneutica contrattuale - Insufficienza - Fattispecie in tema di contratto applicato da un'azienda municipalizzata di trasporti in merito all'affidamento a terzi del servizio notturno.
Stato
decisa il 1998-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515953-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (nella specie con riguardo all'interpretazione di un contratto collettivo), è necessaria, al di là della indicazioni degli articoli di legge in materia, anche la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite (Nella specie la sentenza di merito aveva escluso il carattere antisindacale del comportamento posto in essere da un'azienda municipalizzata di trasporti, consistito nella mancata consultazione delle rappresentanze sindacali in merito all'affidamento a terzi del servizio notturno, osservando che la clausola dell'accordo collettivo invocato dal ricorrente sindacato riguardava solo le decisioni comportanti modificazioni della pianta organica o incidenti sulla qualificazione professionale dei dipendenti ma non anche quelle da cui fosse per derivare solo una diversa organizzazione del lavoro. La S.C. rilevata l'assenza di vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice di merito, stante anche la mancata deduzione da parte del ricorrente di ragioni giustificative della connessione fra la soppressione del servizio notturno e fabbisogno organico per il servizio ordinario, in assenza di ogni allegazione, in sede di merito, circa il dimensionamento dell'organico stesso in relazione all'esigenza venuta meno, ha confermato la sentenza impugnata ribadendo il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)