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Sez. 1, Sentenza n. 182 del 29/01/1970 (Rv. 344974 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE CORRENTISTA IN FAVORE DELLA BANCA - MEZZO ANORMALE DI PAGAMENTO - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344974-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRENDITORE CORRENTISTA IN FAVORE DELLA BANCA - MEZZO ANORMALE DI PAGAMENTO - REVOCABILITA - CONDIZIONI.*

La cessione di credito effettuata dal dissestato (nella specie, una societa cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa seguita da dichiarazione d'insolvenza) a favore di una banca presso cui il medesimo era correntista, costituisce mezzo anormale di pagamento ed e revocabile ai sensi dell'art 67, primo comma, n 2, legge fallimentare, quando il suo importo, ancorche versato dalla banca sul conto corrente del cedente, non sia utilizzabile da quest'ultimo, ma venga impiegato dalla banca stessa ad Estinzione di una precedente esposizione debitoria del predetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)