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Sez. 1, Sentenza n. 950 del 03/02/1987 (Rv. 450579 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI - CON MEZZI ANORMALI - CESSIONE DI CREDITO A GARANZIA DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO FUTURO O SORTO CONTESTUALMENTE.*
Stato
decisa il 1987-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450579-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI - CON MEZZI ANORMALI - CESSIONE DI CREDITO A GARANZIA DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO FUTURO O SORTO CONTESTUALMENTE.*

Agli effetti dell'Esercizio della revocatoria fallimentare sub art. 67 comma primo, n. 2 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, la cessione di credito non può ritenersi mezzo anormale di pagamento, ove non sia stipulata per estinguere un debito preesistente e scaduto, ma sia stata prevista a garanzia di un debito (non ancora sorto) sorto contestualmente. In quest'ultimo caso, infatti l'operazione che sostanzia la cessione non dà luogo a datio in solutum e non rivela in sè alcuno stato di insolvenza dell'imprenditore per la normalità dell'utilizzazione di un suo credito, operata per il conseguimento di una normale finalità come quella di ottenere e garantire un finanziamento. (V 182/70, mass n 344974; (Conf 1277/62, mass n 252069).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)