Sez. 2, Sentenza n. 2746 del 12/05/1979 (Rv. 399060 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DELLE OPERE - MOMENTO DETERMINANTE - PERSISTENZA DELLA PROPRIETA - MANCATA RIMOZIONE DELLE OPERE - POTERI DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - ACQUISTO DELLA PROPRIETA DELLE OPERE - MOMENTO DETERMINANTE - PERSISTENZA DELLA PROPRIETA - MANCATA RIMOZIONE DELLE OPERE - POTERI DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO.*
Per effetto dell'accessione il proprietario del suolo acquista immediatamente la proprieta delle opere costruite sul suo fondo, sin dal loro inizio e a mano a mano che queste procedono, e tale proprieta perdura fino a quando non si realizzi il distacco dei materiali dal suolo con l'abbattimento delle opere, ovvero, conservandosi l'incorporazione, non si disponga separatamente del diritto sulle costruzioni mediante la Costituzione di un diritto di superficie. Da cio consegue che, sin quando il terzo tenuto alla rimozione delle opere non abbia adempiuto al suo Obbligo, il proprietario del suolo - che e ancora proprietario delle opere a titolo originario - puo ancora rinunciare (definitivamente) a quell'adempimento, dichiarando di voler ritenere le opere, salvo il debito per l'indennita dovuta al terzo, il quale potra sempre vantare il credito relativo ed eventualmente anche il diritto alla rifusione delle spese vanamente incontrate nella procedura instaurata dal proprietario interessato per la rimozione delle opere. (Conf 370/55; (contra 1181/76, mass n 379870).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)