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Sez. 2, Sentenza n. 1181 del 05/04/1976 (Rv. 379870 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (IUS TOLLENDI) - INTIMAZIONE - ESCLUSIONE DELL'ACQUISTO PER ACCESSIONE EX TUNC - CONDANNA ALLA RIMOZIONE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO DELL'ACQUISTO PER ACCESSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379870-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (IUS TOLLENDI) - INTIMAZIONE - ESCLUSIONE DELL'ACQUISTO PER ACCESSIONE EX TUNC - CONDANNA ALLA RIMOZIONE - ACTIO IUDICATI - PRESCRIZIONE - ACCERTAMENTO DELL'ACQUISTO PER ACCESSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il proprietario del suolo sul quale viene eseguita una costruzione da parte di un terzo con materiali propri, acquista immediatamente la proprieta della costruzione, ma tale acquisto non e definitivo e si ha come non avvenuto (effetto ex tunc) qualora egli, nel termine di legge, eserciti il potere di rifiuto con l'intimazione di rimuovere la costruzione. Consegue che il proprietario il quale abbia ottenuto una sentenza di condanna del terzo alla rimozione non puo, ancorche in Sede di opposizione all'esecuzione intrapresa sia stata dichiarata prescritta l'actio iudicati nascente da detta sentenza, ottenere successivamente l'accertamento dell'acquisto della proprieta della costruzione per accessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)