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Sez. 1, Sentenza n. 4577 del 09/12/1976 (Rv. 383311 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA LIMITATA - IN GENERE - SOCIETA PER AZIONI - FALLIMENTO - ESTENSIONE AL SOCIO 'SOVRANÒ (O 'TIRANNÒ) - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383311-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA LIMITATA - IN GENERE - SOCIETA PER AZIONI - FALLIMENTO - ESTENSIONE AL SOCIO 'SOVRANÒ (O 'TIRANNÒ) - ESCLUSIONE.*

L'art 2362 cod civ - a norma del quale, in caso di insolvenza della societa, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultino essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente - non e applicabile nel caso del cosiddetto 'socio tirannò o 'socio sovranò, cioe dell'azionista che, pur non essendo unico, ma avendo la quasi totalita o la maggioranza delle azioni, ne esercita il conseguente potere, servendosi della societa come cosa propria. Conseguentemente, la dichiarazione di fallimento di una societa per azioni non puo essere esteso al 'socio tirannò o 'socio sovranò il quale abbia abusato della qualita di amministratore, e della disfunzione degli organi preposti al controllo della societa. (V 848/71, mass n 350707).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 150, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)