Sez. 1, Sentenza n. 848 del 25/03/1971 (Rv. 350707 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AZIONI - UNICO AZIONISTA - INSOLVENZA DELLA SOCIETA - RESPONSABILITA ILLIMITATA - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI ALTRA SOCIETA PER AZIONI UNICA AZIONISTA E DI SOCIO COSIDDETTO TIRANNO - ESCLUSIONE - FALLIMENTO DELLA SOCIETA - ESTENSIONE ALLA SOCIETA PER AZIONI UNICA AZIONISTA O 'SOCIA TIRANNÀ - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AZIONI - UNICO AZIONISTA - INSOLVENZA DELLA SOCIETA - RESPONSABILITA ILLIMITATA - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI ALTRA SOCIETA PER AZIONI UNICA AZIONISTA E DI SOCIO COSIDDETTO TIRANNO - ESCLUSIONE - FALLIMENTO DELLA SOCIETA - ESTENSIONE ALLA SOCIETA PER AZIONI UNICA AZIONISTA O 'SOCIA TIRANNÀ - ESCLUSIONE.*
L'art 2362 cod civ, a norma del quale, in caso di insolvenza della societa, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultino essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente, non e applicabile sia nell'ipotesi in cui le azioni della societa appartengano non gia ad una sola persona fisica, ma ad un'altra societa per azioni, sia nel caso del cosi detto 'socio tirannò o 'socio sovranò, cioe dell'azionista che, pur non essendo unico, ma avendo la quasi totalita o la maggioranza delle azioni, ne esercita il conseguente potere servendosi della societa come cosa propria. Conseguentemente, la dichiarazione del fallimento di una societa per azioni non puo essere estesa ad altra societa per azioni che disponga del pacchetto azionario della societa fallita. (V 870'64' 989'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)