Sez. 2, Sentenza n. 521 del 25/03/1966 Ud. (dep. 17/08/1966) Rv. 102364 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA DIFESA O REVERENZA - FURTO DI ENERGIA ELETTRICA - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA DIFESA O REVERENZA - FURTO DI ENERGIA ELETTRICA - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - CONDIZIONI.*
Pur essendo l'energia elettrica un bene 'destinato a pubblico serviziò, il furto dello stesso bene, anche nel caso in cui soggetto passivo del reato sia un ente pubblico (nella specie, l' ENEL), puo considerarsi aggravato ai sensi dell'art 625 n 7 cod pen solo se risulta, attraverso un'indagine che il giudice deve compiere in relazione al caso concreto, che dal fatto e derivato un pregiudizio al servizio pubblico (nella specie, si e ritenuta inapplicabile l'aggravante prevista dal citato art 625 n 7 al furto di un modesto quantitativo di energia, commesso mediante allacciamento dell'impianto di una piccola casa di abitazione alla rete esterna).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)