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Sez. L, Sentenza n. 10187 del 12/07/2002 (Rv. 555706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Per insubordinazione in relazione al rifiuto del lavoratore di svolgere le nuove mansioni affidategli - Eccezione, da parte del lavoratore licenziato, in ordine alla violazione dell'art. 2103 cod. civ. - Accertamento, da parte del giudice investito del giudizio sul licenziamento, della legittimità o meno dello "ius variandi" e della contrarietà o meno a buona fede del rifiuto del lavoratore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Nella controversia concernente la validità di un licenziamento intimato per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di lavoro, ove il dipendente deduca l'illegittimo esercizio dello "ius variandi" in relazione all'art. 2103 cod. civ. , con ciò formulando una eccezione di inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito deve procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando in primo luogo la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello "ius variandi" e tenendo conto della rispondenza a buona fede del comportamento del lavoratore, occorrendo valutare alla luce dell'obbligo di correttezza ex art. 1460 cod. Civ. il rifiuto di quest'ultimo. (Sulla base dell'enunciato principio la Suprema Corte, premesso che non può definirsi inadempimento, ovvero adempimento in contrasto con il principio della buona fede, l'adibizione del lavoratore a diverse mansioni, seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, qualora ciò sia imposto da improrogabili esigenze aziendali, ha ritenuto esente da censure la pronuncia del giudice di merito che, sulla base della cennata valutazione complessiva, aveva giudicato il rifiuto delle nuove mansioni da parte del lavoratore comportamento contrario alla buona fede e quindi non più riconducibile al legittimo esercizio di autotutela).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)