Sez. L, Sentenza n. 6663 del 26/06/1999 (Rv. 528071 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione a mansioni inferiori - Rifiuto del lavoratore di svolgerle - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
L'illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., purché la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale, in base all'interpretazione del c.c.n.l. del commercio da applicare, era stato accertato che nelle mansioni del terzo livello - vale a dire commesso provetto - rientrava anche quella attinente all'espletamento di operazioni di incasso, sicché l'assegnazione alla cassa doveva considerarsi esercizio legittimo dello "ius variandi" del datore di lavoro e, conseguentemente, il rifiuto opposto allo svolgimento della predetta mansione doveva considerarsi non giustificato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)