Sez. L, Sentenza n. 2450 del 20/02/2001 (Rv. 543954 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Competenza civile - Competenza per materia - "jus superveniens" - Soppressione dell'ufficio del Pretore - Giudizio iniziato davanti a giudice incompetente (Tribunale) - Competenza attribuitagli dalla norma sopravvenuta - Potere di decidere la causa - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
Nell'ipotesi di controversia in materia di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ. la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale all'epoca incompetente, per essere la causa di competenza del Pretore con funzione di giudice del lavoro e che era pertanto invalida secondo la legge in vigore all'epoca della pronuncia, deve essere dichiarata valida in sede di impugnazione in forza dell'efficacia sanante dei mutamenti di diritto intervenuti nel corso del giudizio di gravame, tenuto conto altresì della nuova formulazione di cui all'art. 5 cod. proc. civ. introdotta dall'art.2 della legge 353/1990 che trova fondamento in ragioni di economia processuale essendo il Tribunale divenuto giudice unico di primo grado e pertanto competente in base allo "ius superveniens" (vedi Corte Cost. n. 185/1981 e Corte Cost. n. 268/1987).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)