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Sez. 2, Sentenza n. 6729 del 06/04/2004 (Rv. 571865 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Giudizio iniziato davanti al tribunale, incompetente per valore - Competenza attribuitagli dalla norma sopravvenuta - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571865-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

La sentenza emessa in primo grado dal tribunale, allora incompetente rientrando la causa nella competenza per valore del pretore, invalida secondo la legge vigente all'epoca della pronuncia, deve essere dichiarata valida in sede di impugnazione in forza dell'efficacia sanante dei mutamenti di diritto sopravvenuti nel corso del giudizio di impugnazione, essendo il tribunale divenuto giudice unico di primo grado, e pertanto competente in base allo "ius superveniens", e tenuto conto del fatto che le ragioni di economia processuale, alla base della nuova formulazione di cui all'art. 5 cod. proc. civ. (introdotta dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353), valgono anche nel caso in cui la norma processuale sopravvenuta conferisca la competenza al giudice che ne era originariamente sfornito. (cfr. Corte cost. n. 185 del 1981 e n. 268 del 1987).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 49, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 50, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)