Sez. L, Sentenza n. 16253 del 19/08/2004 (Rv. 575974 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Comportamento del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, deve escludersi la responsabilità del datore di lavoro in tutti i casi in cui il comportamento abnorme del lavoratore sia di per sè solo sufficiente a determinare l'evento, essendo necessaria una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.(Nella specie, un operaio addetto alla manutenzione aveva ricevuto ordine di installare un misuratore di portata in tempi brevissimi su un impianto ad acqua, e, poiché dinanzi all'impianto vi era una barriera che costituiva impedimento, il lavoratore, non avendo ricevuto direttive in proposito e in mancanza di strumenti più idonei per rimuoverla, utilizzava un elevatore, infortunandosi; la S.C. ha cassato la sentenza d'appello - escludente la responsabilità datoriale per l'utilizzo di uno strumento improprio - rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare e motivare in ordine al fatto che l'iniziativa del lavoratore era autonoma).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)