Sez. L, Sentenza n. 9016 del 20/06/2002 (Rv. 555222 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Luogo di lavoro - Nozione - Spazio strettamente necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa - Esclusione - Estensione alle zone adiacenti - Configurabilità - Obbligo di adottare misure di protezione in funzione dell'azienda nel suo complesso - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, poiché, secondo l'"id quod plerumque accidit", i dipendenti (pur per imprudenza, negligenza o inesperienza) si muovono nell'ambito dell'azienda in maniera occasionale e anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non può ritenersi limitato alla spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, ma comprende ragionevolmente le zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi; le misure di protezione, pertanto non sono in funzione delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, ma dell'azienda nel suo complesso. Ne consegue che la contiguità e l'accessibilità della situazione di pericolo escludono l'imprevedibilità (e quindi l'abnormità) del comportamento del lavoratore che dal proprio posto di lavoro, per raggiungere, nell'ambito delle proprie mansioni, un più lontano spazio, acceda al luogo attiguo pericoloso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso ad un dipendente che, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore, passando sulla sommità di grandi tini contenenti una soluzione di acido solforico, era caduto dentro un tino che presentava una apertura non adeguatamente protetta né segnalata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 27/04/1955 num. 547 art. 8, Legge 27/04/1955 num. 547 art. 247, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)