Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente - Onere della prova - A carico del richiedente l’assegno - Ragioni - Figlio neomaggiorenne e figlio adulto - Principio dell’autoresponsabilità - Contenuto della prova.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 337 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)