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Sez. 1, Ordinanza n. 17783 del 04/06/2026 (Rv. 679252-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Figlio maggiorenne - Capacità di mantenersi e attitudine al lavoro - Sussistenza - Condizioni - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679252-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, la capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro devono ritenersi sussistenti dopo una certa età, alla conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente seguito e con la tolleranza di un ragionevole arco di tempo ancora per la ricerca di un lavoro, sicché grava sul figlio maggiorenne, divenuto adulto, l'onere della prova della mancanza di indipendenza economica - che é la precondizione del diritto preteso - unitamente alla prova di aver curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che aveva riconosciuto la permanenza del diritto al mantenimento della figlia maggiorenne ultratrentenne, affetta da epilessia focale sintomatica, senza, tuttavia, accertare se tale patologia avesse inciso sulla capacità lavorativa della beneficiaria).

Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 337 septies, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)