Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. (dep. 26/10/2004) Rv. 230278 - 01
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE | Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena - Parametri di riferimento - Motivazione.
PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)