Sez. 4, Sentenza n. 16888 del 07/02/2012 Ud. (dep. 04/05/2012) Rv. 252373 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Caporeparto - Posizione di garanzia - Obblighi conseguenti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i lavoratori, il capo-reparto (la cui posizione è assimilabile a quella del capo-cantiere) è destinatario dell'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle regole di comune prudenza.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)