Sez. 4, Sentenza n. 9491 del 10/01/2013 Ud. (dep. 27/02/2013) Rv. 254403 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Capo cantiere - Posizione di garanzia - Obblighi - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito l'uso di un escavatore ribaltatosi per l'elevata pendenza dei luoghi).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)