Sez. 1, Sentenza n. 221 del 17/01/1995 Cc. (dep. 27/03/1995) Rv. 201801 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Rinvio dell'udienza per consentire il rispetto del termine di comparizione - Legittimità - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere
In tema di misure cautelari personali, il rinvio dell'udienza fissata per il riesame al fine di rispettare il termine di comparizione di cui all'art. 309, ottavo comma, c.p.p., essendo funzionale alla salvaguardia dell'esercizio del diritto di difesa è pienamente legittimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)