Sez. 2, Sentenza n. 2894 del 22/04/1997 Cc. (dep. 10/05/1997) Rv. 207835 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI | Mancato rispetto del termine per la comparizione - Rinvio della trattazione perché maturi il termine di legge - Possibilità - Fattispecie in tema di procedimento d'appello avverso provvedimento "de libertate".
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AVVISO ALLE PARTI
Nell'ipotesi in cui l'avviso della data fissata per l'udienza non sia stato notificato all'imputato con il rispetto del termine previsto dalle diverse norme del codice di rito, il giudice può ben rinviare la effettiva trattazione della causa ad una udienza successiva, facendo in modo che fra questa e la notifica del detto avviso venga a maturarsi il periodo di tempo imposto dalla legge; in tal modo il diritto alla difesa viene pienamente garantito, potendo le parti fruire dell'intero periodo di tempo che il legislatore ha ritenuto necessario ai fini della preparazione e dello studio del processo. (Fattispecie relativa a procedimento camerale di appello avverso provvedimento "de libertate", in cui erano stati concessi all'imputato solo nove giorni liberi per la comparizione; la Corte ha ritenuto ritualmente instaurato il contradditorio in quanto il tribunale del riesame nell'udienza fissata aveva semplicemente rinviato la trattazione della causa ad una data successiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)