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Sez. U, Sentenza n. 6736 del 10/05/2002 (Rv. 554300 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Regione Puglia - Contributi per danni da calamità atmosferiche - Provvedimento di liquidazione adottato dalla Provincia - Diritto soggettivo - Sussistenza - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554300-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI

In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche, previste dalla Legge Reg. Puglia n. 11/1979, il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con conseguente sorgere del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi da parte della Provincia - a ciò delegata per legge e che provvede con fondi forniti dalla Regione - senza che in capo alla Regione residui alcun potere discrezionale di ratifica dell'operato dell'amministrazione provinciale; pertanto, emesso il provvedimento di liquidazione, la controversia promossa dal privato per ottenere il pagamento dei contributi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 11/04/1979 num. 11, Legge Reg. Puglia 10/12/1982 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)