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Sez. U, Sentenza n. 12727 del 14/06/2005 (Rv. 581185 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA | Aziende agricole danneggiate dalla siccità - Erogazione del contributo previsto dall'art. 2 del D.L. n. 367 del 1990 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie relativa alla Regione Puglia.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581185-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

Il contributo in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità, di cui all'art. 2, secondo comma, del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31), costituisce un diritto soggettivo dell'interessato, giacché la misura della sua erogazione è predeterminata per legge, essendo escluso, al riguardo, ogni potere discrezionale in capo alla P.A.. Da tanto consegue che la domanda proposta dal titolare di un tale diritto per la condanna della Regione (nella specie, della Regione Puglia) al pagamento della somma pari al contributo indicato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)