Sez. L, Sentenza n. 744 del 07/02/1989 (Rv. 461780 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - PARTE DELL'INDENNITÀ RELATIVA AL PERIODO TRASCORSO NELLA CATEGORIA INFERIORE - ESTENSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - PARTE DELL'INDENNITÀ RELATIVA AL PERIODO TRASCORSO NELLA CATEGORIA INFERIORE - ESTENSIONE - LIMITI.*
Il principio che la prescrizione del diritto all'indennità di anzianità, maturando questo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, inizia a decorrere da questa stessa data è applicabile, in ipotesi di liquidazione a scaglioni, anche per la parte d'indennità afferente ad un periodo lavorativo trascorso in una categoria inferiore a quella rivestita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sempreché il passaggio alla categoria superiore non abbia comportato la novazione di tale rapporto. (V 1047/88, mass n 457338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)