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Sez. L, Sentenza n. 744 del 07/02/1989 (Rv. 461780 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - PARTE DELL'INDENNITÀ RELATIVA AL PERIODO TRASCORSO NELLA CATEGORIA INFERIORE - ESTENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461780-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - PARTE DELL'INDENNITÀ RELATIVA AL PERIODO TRASCORSO NELLA CATEGORIA INFERIORE - ESTENSIONE - LIMITI.*

Il principio che la prescrizione del diritto all'indennità di anzianità, maturando questo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, inizia a decorrere da questa stessa data è applicabile, in ipotesi di liquidazione a scaglioni, anche per la parte d'indennità afferente ad un periodo lavorativo trascorso in una categoria inferiore a quella rivestita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sempreché il passaggio alla categoria superiore non abbia comportato la novazione di tale rapporto. (V 1047/88, mass n 457338).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)