Sez. L, Sentenza n. 1047 del 03/02/1988 (Rv. 457338 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
L'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere assegna rilievo solo alle cause giuridiche impeditive dell'Esercizio del diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, come la difficoltà d'integrale contabilizzazione di un credito. Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale del diritto all'indennità di anzianità inizia a decorrere, nonostante la mancata consegna del prospetto di liquidazione del relativo importo, dalla fine del rapporto di lavoro, che segna nel contempo la data di maturazione del diritto stesso, il quale è suscettibile anche di prescrizione parziale in relazione a quella parte del credito relativo alla indennità che rimasto insoluto non sia stato azionato dal lavoratore nel detto termine. (V 3380/83, mass n 428280; (V 356/64, mass n 300437).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)