Sez. 2, Sentenza n. 2189 del 07/11/1978 Ud. (dep. 01/03/1979) Rv. 141263 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - NELL'ISTRUZIONE - RICOGNIZIONE DI COSE - RICOGNIZIONE DELLA REFURTIVA - FORMALITA PRESCRITTE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - NELL'ISTRUZIONE - RICOGNIZIONE DI COSE - RICOGNIZIONE DELLA REFURTIVA - FORMALITA PRESCRITTE.*
Le formalita prescritte dalla legge per la ricognizione di cose, non debbono essere osservate necessariamente per la ricognizione della refurtiva da parte del danneggiato, costituendo siffatta operazione un mero accertamento e non un atto processuale formale di carattere giurisdizionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)