Sez. 2, Sentenza n. 3539 del 21/10/1982 Ud. (dep. 23/04/1983) Rv. 158593 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI DI COSE - RICOGNIZIONE DELLA REFURTIVA - FORMALITÀ - NON NECESSITÀ - UTILIZZABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONI DI COSE - RICOGNIZIONE DELLA REFURTIVA - FORMALITÀ - NON NECESSITÀ - UTILIZZABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE.*
Le formalità prescritte dalla legge per la ricognizione di cose non debbono essere osservate necessariamente per la ricognizione della refurtiva da parte del danneggiato, costituendo siffatta operazione un mero accertamento e non un atto formale di carattere giurisdizionale, utilizzabile dal giudice in concorso con altri elementi di riscontro ai fini del convincimento di reità. (Conf mass n 143844; (Conf mass n 141263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)