Sez. 1, Sentenza n. 8819 del 10/02/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166490 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - PREGIUDIZIALITÀ - PRESCRIZIONE - QUESTIONI DI NULLITÀ NON ATTINENTI ALLA VALIDA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - DOVERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL REATO - SUSSISTENZA ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - PREGIUDIZIALITÀ - PRESCRIZIONE - QUESTIONI DI NULLITÀ NON ATTINENTI ALLA VALIDA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - DOVERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL REATO - SUSSISTENZA ANCHE IN CASO DI ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE.*
Il giudice, sussistendo le condizioni positive per la declaratoria di Estinzione del reato, deve astenersi dall'esame di nullità processuali, anche di ordine generale, ogni qualvolta queste non siano idonee ad incidere astrattamente sullo Esercizio della potestà punitiva ed, in concreto, sull'Esercizio effettivo del potere di Azione, giacché in siffatte ipotesi, mediante l'annullamento con rinvio ed il conseguente ritorno del processo al giudice di merito, si verrebbe a ripetere una nuova attività processuale, il cui esito appare, nella generalità, di già prestabilito. Tale principio applicato in materia di Estinzione del reato per amnistia, può estendersi anche alla prescrizione - stante l'evidente analogia delle situazioni processuali che vengono a costituirsi nelle due ipotesi e non riscontrandosi, nello ordinamento processuale, limiti ostativi derivanti da Disposizioni particolari. (Conf mass n 157663, ed ivi citate in caso di Estinzione del reato per amnistia).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)