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Sez. U, Sentenza n. 1785 del 27/11/1982 Ud. (dep. 01/03/1983) Rv. 157663 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - ECCEZIONI AL CARATTERE DI PRIORITÀ DELL'AMNISTIA PER MOTIVI PROCESSUALI - ESTRINSECAZIONI - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - COESISTENZA DI CAUSE DI IMPROMOVIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - NULLITÀ ASSOLUTE INSANABILI.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157663-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - ECCEZIONI AL CARATTERE DI PRIORITÀ DELL'AMNISTIA PER MOTIVI PROCESSUALI - ESTRINSECAZIONI - MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - COESISTENZA DI CAUSE DI IMPROMOVIBILITÀ O IMPROSEGUIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - NULLITÀ ASSOLUTE INSANABILI.*

La eccezione ex art. 592 cod. proc. pen. alla priorità della amnistia rispetto alle questioni relative all'Azione penale va riferita alle ipotesi di Mancanza dei presupposti processuali, di coesistenza di cause di impromovibilità o improseguibilità del procedimento, nonché ai casi di nullità assolute-insanabili che travolgono, senza possibilità di rinnovazione, tutti gli Atti processuali. (Conf mass n 156114; (Conf mass n 147447; (Conf mass n 144093).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 17, Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 75, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)