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Sez. 5, Sentenza n. 3552 del 09/02/1999 Ud. (dep. 18/03/1999) Rv. 213365 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Presidente estensore - Doppia sottoscrizione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213365-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE

Quando viene denunciata in cassazione la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto; sicché, se la denuncia è d'incompletezza della sottoscrizione della sentenza impugnata, la Corte di cassazione deve compiere direttamente gli accertamenti di fatto necessari alla decisione su tale eccezione. (Nella fattispecie, la sentenza fu redatta dal presidente del Collegio che la sottoscrisse. Rigettando l'eccezione di nullità sollevata sul presupposto della mancanza della firma del Presidente anche in qualità di estensore la Corte ha affermato che in realtà ciò che rileva ai fini della validità della sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente è il fatto che egli sia l'estensore della motivazione, non il fatto che tale sua qualità sia attestata di seguito alla sottoscrizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)