Sez. 6, Sentenza n. 34089 del 07/07/2003 Ud. (dep. 08/08/2003) Rv. 226328 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Sentenza emessa da giudice collegiale - Sottoscrizione dell'estensore e non del presidente - Nullità della sentenza - Esclusione - Semplice irregolarità - Sussistenza - Sanatoria mediante procedura di correzione dell'errore materiale - Legittimità.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE
In caso di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, la sentenza stessa è nulla solo quando tale mancanza sia completa. Ne consegue che, in caso di sentenza collegiale, qualora manchi la sottoscrizione del giudice estensore, ma non quella del presidente del collegio, ha luogo una mera irregolarità, sanabile mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale. (Nell'occasione la Corte ha anche sottolineato come, in un caso del genere, si possa ipotizzare che lo stesso presidente del collegio sia l'estensore della motivazione, non essendo sufficiente ad escludere la circostanza la mancata precisazione di tale qualità prima della sottoscrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)