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Sez. L - , Ordinanza n. 15027 del 11/05/2022 (Rv. 664697 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Pubblico impiego privatizzato - Contratti a termine - Domanda di conversione - Tutela in forma specifica - Impossibilità giuridica - Tutela per equivalente - Ammissibilità - Conseguenze. RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - In genere.
Stato
decisa il 2022-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664697-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l'illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario; ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che, la stessa, in quanto "minus" o "surrogato legale" della tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)