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Sez. 2, Sentenza n. 259 del 08/01/2013 (Rv. 624509 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Domanda di reintegrazione in forma specifica e pronuncia d'ufficio di condanna al risarcimento per equivalente - Ammissibilità - Fondamento - Art. 2058, secondo comma, cod. civ. - Ultrapetizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624509-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

In tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall'attore (sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., del pari insindacabile in cassazione), costituendo il risarcimento per equivalente un "minus" rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che pronunci d'ufficio una condanna al risarcimento per equivalente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)