Sez. 2, Sentenza n. 2759 del 07/05/1984 (Rv. 434800 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 340 DEL 1976, CONCERNENTE LA INDEROGABILITÀ DEI MINIMI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER GLI INGEGNERI E ARCHITETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 340 DEL 1976, CONCERNENTE LA INDEROGABILITÀ DEI MINIMI DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER GLI INGEGNERI E ARCHITETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
L'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340, che ha stabilito l'inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri e architetti, è norma di carattere innovativo e quindi insuscettibile di applicazione retroattiva, in quanto volta ad introdurre nell'ordinamento giuridico un principio derogativo dello art. 2233 cod. civ., mentre è irrilevante che tale disposizione sia stata concepita come comma aggiunto all'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n. 143. Pertanto, prima dell'entrata in vigore della detta legge n. 340 del 1976, è valido il compenso pattuito forfettariamente ancorché inferiore ai minimi di tariffa, attesa la loro libera derogabilità all'epoca sancita dall'art. 2233 cod. civ.. (V 2342/81, mass n 413094; (V 271/79, mass n 396342).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143, Legge 05/05/1976 num. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)