Sez. 2, Sentenza n. 271 del 13/01/1979 (Rv. 396342 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - TARIFFA PROFESSIONALE - MINIMI - INDEROGABILITA PREVISTA DALLA LEGGE N 340 DEL 1976 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - INGEGNERI ED ARCHITETTI - TARIFFA PROFESSIONALE - MINIMI - INDEROGABILITA PREVISTA DALLA LEGGE N 340 DEL 1976 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n 340, che ha stabilito l'inderogabilita dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti, e norma di carattere innovativo, in quanto volta ad introdurre nell'ordinamento giuridico un principio derogativo dell'art 2233 cod civ e mai prima previsto - tenuto conto della illegittimita dell'art 6 DM 21 agosto 1958 - per quella categoria di professionisti. Trattasi pertanto di norma insuscettibile di applicazione retroattiva, essendo al riguardo irrilevante che il citato articolo unico della legge sia stato concepito come comma aggiunto all'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n 143.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 143 art. 1, Legge 05/05/1976 num. 340 art. 1, DM 21/08/1958 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)