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Sez. 2, Sentenza n. 2117 del 04/02/2004 (Rv. 569890 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanze previste dagli strumenti urbanistici - Deroghe convenzionali - Ammissibilità - Esclusione - Ambito di rilevanza delle convenzioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569890-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze legali nelle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate - contrariamente a quelle del codice civile-a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue l'invalidità - anche nei rapporti interni - delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità - per questi ultimi - di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare. (Nell'affermare il principio sopra richiamato la Corte ha confermato la decisione del giudice di appello che, nel ritenere illegittima la costruzione realizzata dal convenuto a distanza illegale dal fondo degli attori, aveva considerato invalida la convenzione intercorsa fra le parti con cui era stata costituita a favore del medesimo convenuto la servitù di edificare a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal vigente regolamento edilizio.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)