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Sez. 2, Sentenza n. 237 del 12/01/2000 (Rv. 532784 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Regolamenti edilizi - Distacco obbligatorio tra le costruzioni - Deroghe convenzionali - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532784-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Qualora lo strumento urbanistico locale preveda un distacco tra fabbricati, tali prescrizioni debbono essere obbligatoriamente osservate dai privati senza possibilità di deroghe pattizie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)