Sez. 2, Sentenza n. 237 del 12/01/2000 (Rv. 532784 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Regolamenti edilizi - Distacco obbligatorio tra le costruzioni - Deroghe convenzionali - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
Qualora lo strumento urbanistico locale preveda un distacco tra fabbricati, tali prescrizioni debbono essere obbligatoriamente osservate dai privati senza possibilità di deroghe pattizie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)