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Sez. 1, Sentenza n. 2553 del 06/11/1985 Ud. (dep. 28/03/1986) Rv. 172272 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - ART. 80 DELLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI - ONERE PROBATORIO - RIGOROSITÀ - A CARICO DELL'IMPUTATO - COMPITO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1985-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172272-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - ART. 80 DELLA LEGGE SUGLI STUPEFACENTI - ONERE PROBATORIO - RIGOROSITÀ - A CARICO DELL'IMPUTATO - COMPITO DEL GIUDICE.*

La esimente, di cui all'art. 80 della legge sugli stupefacenti del 1975, deve essere rigorosamente provata, con l'effetto che lo imputato, il quale ne richiede la applicazione, è tenuto a fornire precise indicazioni circa gli elementi su cui è fondata la istanza mentre il giudice ha solo il dovere di procedere alle relative e necessarie verifiche e non già di ricercare ed acquisire d'ufficio i sopraindicati elementi. (V mass n 153451; (V mass n 156510; (V mass n 157582, nel senso dell'Onere di allegazione).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)