Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5377 del 18/03/2016 (Rv. 638901 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Debiti scaduti e non pagati - Debiti desumibili dall'istruttoria prefallimentare - Computabilità - Debiti risultanti dalla visura protesti - Inclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE
Ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall., deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare, pur se risultanti dall'elenco degli assegni protestati, che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 9, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)