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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 (Rv. 646768 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE | Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Credito vantato dalla parte istante - Istruttoria prefallimentare - Prova dell’esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila - Rilevanza.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646768-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE

Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 9, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)