Sez. 3, Sentenza n. 6077 del 23/11/1984 (Rv. 437728 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE PER AMNISTIA - TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CIVILE - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ESTINZIONE DELL'AZIONE PENALE PER AMNISTIA - TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CIVILE - DECORRENZA.*
Nel caso di Estinzione dell'Azione penale per amnistia e per altra causa diversa dalla prescrizione, il termine di prescrizione dell'Azione civile per il risarcimento del danno derivante dal reato, interrotto dalla Costituzione di parte civile, decorre dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato non doversi procedere a causa della Estinzione del reato. (Conf 2910/75, mass n 376961).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)