Sez. 3, Sentenza n. 2910 del 28/07/1975 (Rv. 376961 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DAL REATO - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER ESTINZIONE DEL REATO - DECORRENZA DELLA NUOVA PRESCRIZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI IRREVOCABILITA DELLA SENTENZA PENALE - NECESSITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER AMNISTIA - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DAL REATO - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI NON DOVERSI PROCEDERE PER ESTINZIONE DEL REATO - DECORRENZA DELLA NUOVA PRESCRIZIONE - RIFERIMENTO ALLA DATA DI IRREVOCABILITA DELLA SENTENZA PENALE - NECESSITA.*
Qualora vi sia stata, nel processo penale, Costituzione di parte civile, e successivamente sia sopravvenuta, nel corso del processo stesso, una causa estintiva del reato (nella specie amnistia), la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, derivante dal reato medesimo, interrotta dalla predetta Costituzione, non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato non doversi procedere a causa della Estinzione del reato. (V 2833/72, mass n 360534; 834/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)