Sez. 2, Sentenza n. 9749 del 18/09/1991 (Rv. 473921 - 01)
Vendita - Singole specie di vendita - Di cosa comune indivisa | Vendita di bene immobile indiviso - Atto predisposto per la partecipazione alla stipula di tutti i comproprietari - Stipulazione della vendita soltanto da parte di alcuni - Conseguenze - Inefficacia relativa del contratto - Legittimazione a farla valere - Acquirente - Comproprietario intervenuto nel negozio - Possibilità di opporsi, relativamente alla sua quota, alla esecuzione del contratto - Esclusione - Condizioni.
Vendita - Singole specie di vendita - Di cosa comune indivisa
Nell'ipotesi di vendita di un immobile indiviso predisposta perché ad essa partecipino tutti i comproprietari e che sia poi stipulata da alcuni soltanto di essi, il contratto deve ritenersi incompleto e soggetto ad inefficacia relativa che può essere fatta valere soltanto dal compratore, il quale, in quanto esclusivo titolare dell'interesse all'acquisto del bene per l'intero, può anche chiedere l'esecuzione del contratto in relazione alla quota del comproprietario intervenuto validamente nel negozio, senza che questi possa opporvisi, salvo che dall'interpretazione della convenzione risulti che la stessa sia stata sottoscritta dalle parti nel comune presupposto (o condizione tacita) della adesione successiva degli altri contitolari del bene, cioè che il negozio sia stato predisposto come vendita unitaria, non occorrendo una specifica clausola redatta in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)