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Sez. 2, Sentenza n. 8092 del 08/04/2011 (Rv. 617478 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE INDIVISA | Bene oggetto di proprietà condominiale - Mutamento di destinazione - Conseguenze - Norme sulla comunione ordinaria - Applicabilità - Vendita stipulata solo da alcuni dei comproprietari - Conseguenze - Inefficacia relativa del contratto - Legittimazione a farla valere in capo al solo acquirente - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617478-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE INDIVISA

Qualora un bene oggetto di proprietà condominiale subisca - in base ad apposita delibera assembleare - un mutamento di destinazione tale da farne cessare la qualità condominiale, al medesimo non si applicheranno più le norme concernenti la disciplina dei beni comuni del condominio, bensì quelle della comunione ordinaria, in base alle quali ciascun partecipante può cedere ad altri il suo diritto di comproprietà; ne consegue che, ove la vendita di quel bene sia stata stipulata soltanto da uno o più ma non da tutti i comproprietari, si determina non la nullità bensì l'inefficacia relativa del negozio, che non può, pertanto, essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo dalla parte acquirente, che è l'unica titolare dell'interesse a che il bene indiviso sia venduto per l'intero e che può anche scegliere di riconoscere validità al contratto di trasferimento di singole quote di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)