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Sez. 1, Sentenza n. 922 del 16/02/1989 (Rv. 461914 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI - GIUDIZIO DI APPELLO - MODIFICA DELLE RAGIONI O FONDAMENTO DELLA OPPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461914-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GRAVAMI - GIUDIZIO DI APPELLO - MODIFICA DELLE RAGIONI O FONDAMENTO DELLA OPPOSIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale l'opponente il quale assume la veste di attore, per sentir negare la legittimità della pretesa dell'amministrazione, non può modificare per la prima volta in grado d'appello le ragioni addotte a sostegno di detto "petitum", in quanto tale modifica integra una domanda nuova, preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ.. (V 3902/82, mass n 421849).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)