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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23068 del 07/11/2011 (Rv. 620043 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO | Giudizio introdotto con azione revocatoria - Litisconsorzio tra debitore e terzo acquirente - Configurabilità - Notifica del primo atto introduttivo - Interruzione della prescrizione anche nei confronti del litisconsorte - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620043-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO

In un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)