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Sez. 3, Sentenza n. 11150 del 16/07/2003 (Rv. 565156 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO | Litisconsorzio necessario - Notifica dell'atto di impugnazione soltanto nei confronti di alcuna delle parti necessarie - Conseguenze - Necessità di integrazione del contraddittorio.
Stato
decisa il 2003-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565156-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO

Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)